Libro QUARTO›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 852
Conferimento del grado
In vigore dal 15 giu 2016
1. Il grado è conferito con atto di nomina o con atto di promozione.
2. Il grado iniziale è conferito:
a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale;
b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;
c) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-852