Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VIII›Sez. II
Art. 850
Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri
In vigore dal 7 lug 2017
1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione a una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.
1-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-850