Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VIII›Sez. II
Art. 845
Generali di divisione, di brigata e colonnelli
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli Ufficiali con i gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonché quelle stabilite dal Comandante generale.
2. Gli stessi, in particolare:
a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali;
b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-845