Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VIII›Sez. I
Art. 841
Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente
In vigore dal 28 ago 2022
1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado e della qualifica posseduti, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.
2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
2-bis. I graduati aiutanti, e corrispondenti, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite:
a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilità, fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata;
b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.
3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-841