Libro QUARTOTitolo IVCapo VIIISez. I

Art. 840

Appartenenti al ruolo dei sergenti

In vigore dal 28 ago 2022
1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e mezzi. 2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria <<nocchieri di porto>> del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. 2-bis. I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilità e più intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta; d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati alla qualifica e al loro livello di responsabilità; e) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-840

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