Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VIII›Sez. II
Art. 844
Generali di corpo d'armata
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata:
a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonché quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attività istituzionali siano costantemente orientate a efficacia, efficienza ed economicità;
c) vigilano mediante attività ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze e attribuiscono ai comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilità di specifici progetti e gestioni.
2. Nel settore della disciplina di stato i generali di corpo d'armata:
a) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti;
b) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti hanno disposto l'inchiesta di cui alla lettera a).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-844