Libro QUARTOTitolo IVCapo VIIISez. II

Art. 849

Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, nonché attribuito il comando di piccole unità. 3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, nonché incarichi operativi di più elevato impegno. 3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-849

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