Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VIII›Sez. II
Art. 846
Ufficiali sino al grado di tenente colonnello
In vigore dal 9 ott 2010
1. I tenenti colonnelli, i maggiori e gli ufficiali inferiori hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti.
2. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinamentali poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare la funzionalità del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;
c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-846