Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VIII›Sez. I
Art. 843
Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa
In vigore dal 20 feb 2020
1. Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità o qualificazioni, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-843