Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VIII›Sez. I
Art. 838
Ufficiali
In vigore dal 7 lug 2017
Ufficiali...
1. Fermo restando quanto stabilito dall', commi 2 e 3, nonché le attribuzioni e le competenze stabilite dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-838