Libro SESTOTitolo VCapo I

Art. 1820

Indennità dirigenziale

In vigore dal 7 lug 2017
1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità: a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21; b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75; c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84; d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69. 2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennità di buonuscita.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1820

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