Libro SESTO›Titolo V›Capo I
Art. 1819
Indennità di posizione
In vigore dal 7 lug 2017
1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, è corrisposta un'indennità di posizione in attuazione dell' della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
1-bis. Gli importi dell'indennità di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. Le modalità e i criteri per l'attribuzione della indennità di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa.
1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennità è attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall' della legge 2 ottobre 1997 n. 334.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1819