Libro SESTOTitolo VCapo I

Art. 1817

Assegno pensionabile

In vigore dal 7 lug 2017
1. È attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità: a) generale e gradi corrispondenti, euro 345,94; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 345,94; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36; i) tenente colonnello, euro 199,81; l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36; n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1817

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