Libro SESTO›Titolo V›Capo I
Art. 1818
Speciale indennità pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai generali e agli ammiragli delle Forze armate di cui all', comma 3, è attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1818