Libro SESTOTitolo VCapo II

Art. 1822

Indennità operative

In vigore dal 7 lug 2017
1. L'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura mensile lorda di: a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti; b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti; c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio complessivamente prestato; e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti; g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti. 2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all', commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. 4. Le indennità previste dagli della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni. 5. È fatta salva l'applicazione dell', comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1822

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