Libro SESTO›Titolo V›Capo III›Sez. II
Art. 1824
Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori
In vigore dal 7 lug 2017
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1824