Libro SESTO›Titolo VI›Capo I
Art. 1828
Alloggi di servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale militare può essere concesso l'alloggio di servizio, gratuito o dietro versamento di un canone di concessione amministrativa, a norma delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VII.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1828