Libro SESTO›Titolo VI›Capo II
Art. 1833
Organismi di protezione sociale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell', oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che sono stabilite nel regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1833