Libro SESTOTitolo VICapo II

Art. 1833

Organismi di protezione sociale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell', oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che sono stabilite nel regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1833

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo