Libro SESTO›Titolo VI›Capo II
Art. 1834
Concessione in uso di beni demaniali.
In vigore dal 9 ott 2010
1. La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate è disciplinata dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1834