Libro SESTO›Titolo VI›Capo III
Art. 1837
Borse di studio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell', comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1837