Libro SESTOTitolo VICapo III

Art. 1837

Borse di studio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell', comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1837

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo