Libro SESTO›Titolo V›Capo I
Art. 1814
Scatti demografici
In vigore dal 7 lug 2017
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall' del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1814