Libro SESTO›Titolo V›Capo I
Art. 1810
Principio di onnicomprensività
In vigore dal 7 lug 2017
1. È fatto divieto di corrispondere ai maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se:
a) hanno carattere di generalità per il personale statale;
b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale.
2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione è versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1810