Libro SESTOTitolo VCapo I

Art. 1810

Principio di onnicomprensività

In vigore dal 7 lug 2017
1. È fatto divieto di corrispondere ai maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se: a) hanno carattere di generalità per il personale statale; b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale. 2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione è versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1810

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