Libro SESTO›Titolo IV›Capo IV›Sez. II
Art. 1807
Indennità di missione all'estero
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale militare inviato in missione all'estero è corrisposta l'indennità prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
2. Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'. Se la missione è inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi, è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'; in tale caso il trasferimento della famiglia all'estero deve avvenire entro i primi 10 mesi della missione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1807