Libro SESTO›Titolo IV›Capo III
Art. 1805
Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio
In vigore dal 27 mar 2012
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di indennità di impiego operativo e di competenze accessorie, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente. Le indennità operative previste dagli , della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1805