Libro SESTO›Titolo IV›Capo II
Art. 1801
Scatti per invalidità di servizio
In vigore dal 15 feb 2024
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 10 gennaio - 9 febbraio 2024, n. 13 (in G.U. 1ª s.s. 14/02/2023, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «,in costanza di rapporto di impiego,»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1801