Libro SESTO›Titolo III
Art. 1798
Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari
In vigore dal 28 ago 2022
1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'.
3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'.
4. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate:
a) l'indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro;
b) l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;
c) l'indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;
d) l'indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;
e) l'indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;
f) l'indennità supplementare di marcia: 66,92 euro;
g) l'indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro.
5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all', comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1798