Libro SESTOTitolo I

Art. 1780

Principio di irreversibilità stipendiale

In vigore dal 9 ott 2010
1. In caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell'Amministrazione militare o di transito dai ruoli civili, senza soluzione di continuità, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
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