Libro QUINTOTitolo VCapo IVSez. II

Art. 1775

Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le ferite e le infermità contratte per causa di servizio di guerra dalle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie se da tali ferite, lesioni o infermità deriva la morte. A tal fine, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1775

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