Libro SESTOTitolo I

Art. 1778

Assenze per malattia

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, si applicano le disposizioni di cui all', commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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