Libro SESTO›Titolo I
Art. 1781
Computo dell'anzianità di grado
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nomina o di promozione, secondo quanto disposto dall'.
2. Per i militari transitati di ruolo, l'anzianità di grado è computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui all'.
3. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianità di grado è computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1781