Libro SESTO›Titolo II
Art. 1786
Trattamento economico degli ufficiali di complemento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale militare che adempie gli obblighi di leva nella posizione di ufficiale di complemento compete il trattamento economico determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.
2. Agli ufficiali di complemento, anche se transitati in servizio permanente effettivo, compete un premio di fine ferma pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento o grado corrispondente, in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1786