Libro SESTO›Titolo II
Art. 1788
Sospensione della paga
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, la paga è dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonché durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
2. Per i militari indicati al comma 1 la paga è sospesa:
a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il Corpo di appartenenza o se ne assentano;
b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo a essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna.
3. Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato al comma 1 quando è in licenza con diritto alla paga, nonché durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1788