Libro SESTOTitolo II

Art. 1790

Premio di congedamento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, se gli stessi non sono transitati in servizio permanente effettivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1790

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