Libro SESTO›Titolo I
Art. 1783
Computo del servizio anteriormente prestato
In vigore dal 25 feb 2026
1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1783