Libro SESTO›Titolo I
Art. 1782
Computo dell'anzianità di servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina, se nel decreto stesso non è fissata una decorrenza diversa.
2. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianità di servizio decorre dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, disposta con decreto ministeriale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1782