Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 1772
Trattamento economico degli associati
In vigore dal 9 ott 2010
1. I dipendenti di una pubblica amministrazione, iscritti nei ruoli della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, se prestano servizio con il consenso della stessa, sia in tempo di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessità, sia in caso di guerra o di grave crisi internazionale, usufruiscono del trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'.
2. I datori di lavoro privati sono obbligati ad assicurare la conservazione del posto di lavoro ai loro dipendenti appartenenti al personale dell'Associazione chiamati in servizio, sia in tempo di pace, in circostanze di pubblica necessità, sia in caso di guerra o di grave crisi internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1772