Libro SESTOTitolo VCapo I

Art. 1811

Attribuzione stipendiale

In vigore dal 7 lug 2017
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione è determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado: a) Esercito italiano e Marina militare: 1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto; 2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei; 3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; b) Aeronautica militare: 1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei; 2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque; 3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 4) colonnello con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 5) colonnello, anni diciannove; 6) tenente colonnello, con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) tenente colonnello, anni diciannove; 8) maggiore con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all', comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all', comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869. 3. Agli ufficiali superiori con più di ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio è effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1811

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