Libro QUARTO›Titolo I›Capo II
Art. 628
Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali
In vigore dal 28 mag 2026
1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono così determinate in ordine crescente:
a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;
b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare;
c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare;
d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare;
e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare;
f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare;
g) generale di brigata: brigadiere generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare; brigadiere generale per il Corpo unico della Sanità militare;
h) generale di divisione: maggiore generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare; maggiore generale per il Corpo unico della Sanità militare;
i) generale di corpo d'armata: tenente generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare; tenente generale per il Corpo della Sanità militare;
l) generale: ammiraglio per la Marina militare.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-628