Libro QUARTO›Titolo I›Capo II
Art. 630
Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati
In vigore dal 28 ago 2022
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono così determinate in ordine crescente:
a) graduato: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere;
b) graduato scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto;
c) graduato capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
d) primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato per l'Aeronautica militare;
appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.
1-bis. Al primo graduato, o gradi corrispondenti può essere attribuita la seguente qualifica: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. I graduati aiutanti e corrispondenti hanno rango preminente sui pari grado; fra graduati aiutanti e corrispondenti, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-630