Libro QUARTOTitolo IICapo I

Art. 634

Programmazione dei reclutamenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice dell'Amministrazione della difesa sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Arma dei carabinieri. 2. Il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione dell'amministrazione, connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze: a) definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità; b) entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. 4. Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-634

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