Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 639
Reclutamento volontario femminile
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il reclutamento del personale militare femminile è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2.
2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, se in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenta un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-639