Libro QUARTOTitolo IICapo I

Art. 636

Obiettori di coscienza

In vigore dal 9 feb 2013
1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3. 3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della previdenza militare e della leva.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-636

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