Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 637
Divieto di discriminazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, è vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-637