Libro SESTO›Titolo V›Capo I
Art. 1815
Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo
In vigore dal 7 lug 2017
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1815