Libro SESTOTitolo VCapo I

Art. 1815

Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo

In vigore dal 7 lug 2017
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1815

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