Libro SESTO›Titolo V›Capo I
Art. 1820
1904 / 2493Indennità dirigenziale
In vigore dal 7 lug 2017
1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità:
a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21;
b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75;
c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84;
d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69.
2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennità di buonuscita.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1820