Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XII
Art. 1704
Giudizi di avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. I giudizi d'avanzamento in tempo di pace sono formulati dalle autorità seguenti:
a) per i militi e graduati di truppa:
1) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
3) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all' (giudizio di 3° grado e decisivo);
4) se si tratta di candidati in congedo, il giudizio di 1° grado è formulato dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla commissione del personale;
b) per i sottufficiali:
1) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
2) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
3) dal presidente nazionale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo).
2. Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3° grado è dato dalla commissione centrale del personale di cui all' e quello decisivo dal presidente nazionale.
3. Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui all', oltre al parere del presidente nazionale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo del Ministro della difesa, in conformità al disposto dell'.
4. La commissione del personale dei centri di mobilitazione e la commissione centrale deliberano sulla idoneità all'avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti.
5. Il giudizio sull'avanzamento è sintetizzato in una delle due seguenti formule: <<idoneo>> o <<non idoneo>>.
6. Il giudizio di non idoneità è sempre motivato dall'autorità giudicante, specificando in quale dei requisiti indicati dall' l'interessato è giudicato insufficiente.
7. Per il tempo di guerra provvede l'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1704