Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XII

Art. 1706

Elementi di giudizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le autorità giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possiede i requisiti stabiliti dai precedenti articoli e prendono, altresì, in esame: a) le annotazioni risultanti dai documenti matricolari e le note caratteristiche; b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici; c) le informazioni, che sono richieste al comandante della unità ospedaliera o ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari servizi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1706

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