Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XII

Art. 1709

Non idoneità all'avanzamento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive è giudicato "non idoneo", resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento. 2. Sono, inoltre, esclusi dall'avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte consecutive non si sono presentati, anche se la loro assenza è stata causata da un giustificato motivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1709

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