Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XIII

Art. 1713

Giudizi di avanzamento

In vigore dal 9 ott 2010
1. I giudizi d'avanzamento sono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle autorità seguenti: a) per gli ufficiali addetti a unità o servizi dell'Associazione: 1) dal delegato dell'Associazione presso le Forze armate ovvero dall'ufficiale superiore preposto all'ispezione dell'unità, rispettivamente per il personale alle proprie dipendenze. Nei comitati, nella cui circoscrizione non funzioni un ispettore delle unità, dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado). Il giudizio è provocato da una proposta del capo dell'unità o servizio; 2) dal comandante del centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio della commissione del personale del centro stesso (giudizio di 2° grado); 3) dalla commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado). Dopo tale giudizio si segue la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo di pace; b) per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato: 1) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado); 2) dalle autorità dell'Associazione di cui alle lettera a), numeri 2) e 3); c) per i sottufficiali addetti a unità o servizi dell'Associazione: 1) dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 1° grado); 2) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 2° grado); 3) dal presidente nazionale dell'associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applica l', commi 2 e 3; d) per i militi e graduati di truppa addetti a unità e servizi dell'Associazione: 1) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado); 2) dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 2° grado); 3) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 3° grado e decisivo); e) per il personale d'assistenza comandato presso le Forze armate dello Stato: 1) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado); 2) dall'autorità dell'Associazione di cui alla lettera a), numero 1) per i militi e graduati di truppa e alla lettera a), numero 2) per i sottufficiali (giudizio di 2° grado); 3) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera c), numero 3) per i sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo). 2. Per il personale non chiamato in servizio si segue la procedura ordinaria prescritta per il tempo di pace.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1713

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