Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XIII
Art. 1715
Disposizioni speciali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV.
2. Nel caso di sopraggiunta inabilità fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1715